Regolamento regionale 28 agosto 1981 n. 1

Regolamento regionale 28 agosto 1981 n. 1 (BUR n. 38/1981)

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 “Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico”.

Art. 1
In attuazione di quanto previsto nel primo comma dell'art. 4 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54, di seguito indicata come “legge”, è istituito, presso la Giunta regionale, il catasto regionale per il censimento delle grotte e delle aree carsiche del Veneto allo scopo di raccogliere, catalogare e conservare i dati relativi alle grotte ed aree a tipologia carsica e delle cavità naturali conosciute o da esplorare nel sottosuolo del territorio regionale.

Art. 2
Il catasto regionale è tenuto presso la Segreteria regionale per il territorio.
Per la costituzione e l'aggiornamento degli schedari catastali la Giunta regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge, può avvalersi della Sezione veneta del catasto delle grotte d'Italia della Società speleologica italiana, tramite apposita convenzione da stipulare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3
Il catasto speleologico è costituito da:
schedario catastale; 
serie delle tavolette IGM a scala 1:25.000, in attesa della copertura cartografica di cui alla legge regionale 18 luglio 1976, n. 28 relativa alla carta tecnica regionale; 
glossario speleologico e legenda per la simbologia delle fenomenologie carsiche e per la rappresentazione iconografica dei rilievi in sotterraneo. 
Il catasto sarà inoltre dotato di:
serie dei fogli a scala 1:100.000 della Carta geologica d'Italia e altra cartografia geologica successiva a scala maggiore; 
biblioteca contenente i volumi e le pubblicazioni di interesse scientifico e divulgativo e le relazioni tecniche che saranno trasmesse dai gruppi speleologici a corredo della documentazione di cui all'art. 5 della legge, richiesta per l'iscrizione all'albo regionale dei Gruppi speleologici del Veneto. 
In attuazione del terzo comma dell'art. 4 della legge è inoltre istituita una sezione speciale del catasto che raccoglierà tutta la documentazione, trascritta su apposite schede corredate da eventuali relazioni particolareggiate relativa alle aree carsiche e alle cavità di interesse eccezionale oltre ai dati relativi all'inquinamento, deturpazione, distruzione di concrezioni e depositi in tutte le aree carsiche e cavità del Veneto. La documentazione raccolta nella sezione speciale dovrà fornire gli elementi che permetteranno alla Giunta regionale di intervenire ai fini della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio carsico secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge. 
Art. 4
Le cavità carsiche e le grotte naturali son censite su schede singole e convalidate con firma del Segretario regionale per il territorio, conservatore delle iscrizioni catastali.
Per ogni cavità sono riportati nella relativa scheda i seguenti elementi di individuazione e classificazione:
la sigla catastale costituita da tre lettere, indicanti rispettivamente la “V” della Regione Veneto e la sigla automobilistica della provincia in cui ricade l'imbocco principale della cavità,e dal numero progressivo con il quale l'imbocco è contrassegnato nel catasto della Società speleologica italiana; 
la denominazione indicante la localitàe/o il nome di persona illustre o meritevole cui la cavità sia eventualmente dedicata;
il comune in cui à situato l'imbocco principale;
l'indicazione della tavoletta IGM a scala 1:25.000;
la posizione topografica su coordinate geografiche;
la quota altimetrica di accesso;
la profondità del pozzo di accesso;
la profondità dei pozzi interni;
il dislivello fra il piano di campagna ed il fondo;
la lunghezza del ramo principale;
lo sviluppo reale complessivo;
la denominazione della Società o del Gruppo che ha eseguito i rilievi;
il nome del rilevatore;
la data dei rilievi;
le eventuali annotazioni (presenza di acqua e comportamento idrodinamico, litologia e posizione della formazione rocciosa in cui si apre l'imbocco principale nella serie stratigrafica regionale, reperti etnografici, archeologici, biologici, mineralogici, etc.);
le eventuali revisioni;
le segnalazioni bibliografiche.
Ai dati contenuti nella scheda deve accompagnarsi, ove possibile, un rilievo eseguito con i metodi della topografia sotterranea e che dovrà consistere in una pianta orientata a scala conveniente, nel profilo longitudinale e nella sezione degli imbocchi e dei lineamenti morfologici piùsignificativi. In ogni caso, non potranno essere accatastate cavità per le quali manchino gli elementi di individuazione di cui alle lett. c), e) o) e p) del secondo comma.

Art. 5
Una cavità, per essere censita nel catasto speleologico, deve rispondere ai seguenti requisiti:
essere di origine naturale o, se di origine antropica, possedere significativi aspetti culturali o scientifici; 
consentire il passaggio di un uomo ed avere uno sviluppo non inferiore a 5 metri salvo il caso di particolare interesse culturale o scientifico.

Art. 6
Una sezione speciale del Catasto è dedicato alle aree carsiche, ai sensi dell'art. 4, terzo comma della legge.
Le aree carsiche sono censite su schede singole, analoghe a quelle utilizzate per il censimento della cavità, in cui oltre alla sigla di identificazione diversa da quella adottata per le cavità, saranno in particolare trascritti tutti gli elementi relativi alla ubicazione, estensione, caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche, etc., nonché i numeri catastali delle cavità in esse censite o indicazioni su cavità eventualmente non ancora esplorate o comunque non censite.
Tali schede dovranno essere corredate da carte topografiche in cui siano ripostati gli elementi caratteristici delle singole aree in base alla iconografia prevista dal punto c) dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 7
I dati contenuti nelle schede catastali sono di pubblico dominio e chiunque puòrichiedere copia di atti catastali a proprie spese. Per l'eventuale pubblicazione dei rilievi dovrà àssere chiesta autorizzazione al conservatore del catasto. Allo scopo di stabilire e realizzare uno scambio delle informazioni relative alla speleologia, e in attuazione del terzo comma dell'art. 4 della legge, chiunque venisse a conoscenza di dati relativi a fenomeni di inquinamento, deturpazione o distruzione di cavità e aree carsiche o provocasse involontariamente tali effetti anche su parte di esse con eventuale pregiudizio delle condizioni di sicurezza per la salute pubblica, è tenuto a darne immediata informazione al Comune nel cui territorio ricade la cavità o l'area carsica in questione per i provvedimenti tecnici e/o amministrativi di competenza.

Art. 8
L'istituzione dell'Albo regionale dei Gruppi speleologici del Veneto di cui all'art. 5 della legge è volta al riconoscimento dell'attività speleologica come strumento che coinvolga il maggiore numero di persone nel processo conoscitivo delle aree montane calcaree del territorio regionale, poco conosciute ed abitate, e del suo inscindibile rapporto con lo studio delle aree carsiche delle ripercussioni sui problemi connessi con la circolazione idrica sotterranea e su quelli legati alla esecuzione di opere di ingegneria civile.
L'iscrizione all'Albo regionale dei Gruppi speleologici è condizionata, oltre al possesso dei requisiti tecnici idonei, alla garanzia che, nell'ambito di ciascun gruppo, sia riconosciuta la preminenza di una ricerca e di una attivitàindirizzate alla valorizzazione e alla protezione degli ambiti carsici profondi e superficiali e che tale indirizzo dia riconoscibile nelle relazioni tecniche annuali che dovranno illustrare l'attività svolta nell'anno precedente e nei programmi per l'anno in corso, così come indicato nell'art. 5, secondo comma della legge. Alla relazione tecnica dovrà anche essere allegata una corografia, in scala 1:100.000, dell'ubicazione dei rilievi eseguiti a partire dalla data di costituzione del gruppo.

Art. 9
Possono essere soggetti destinatari delle sovvenzioni e dei contributi, di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge, per le ricerche speleologiche e le attività collegate con la salvaguardia e la protezione dell'ambiente carsico, tutte le associazioni speleologiche, anche prive di personalità giuridica, con sede nella Regione. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento in prima applicazione della legge e, per gli anni successivi, entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno in corso.
Le sovvenzioni relative alle iniziative di cui alla lett. c) del secondo comma dell'art. 2 della legge riguardano:
l'acquisto e ammodernamento di attrezzature e apparecchiature speleologiche; 
l'organizzazione dei corsi di speleologia; 
i congressi, i convegni, i seminari e le conferenze; 
la stampa di materiale divulgativo concernente l'attivitàdi speleologia; 
la pubblicazione delle ricerche svolte nelle aree carsiche e grotte del Veneto; 
le ricerche sul terreno indirizzate verso una piùprofonda conoscenza del patrimonio speleologico. 
La documentazione che deve essere allegata alla domanda ècostituita da:
relazione dell'attivitàsvolta nel campo della speleologia; 
programma dettagliato delle ricerche e delle attivitàsimilari proposte; 
preventivo di spesa.

Art. 10
La Giunta regionale nomina le commissione speleologica regionale con funzioni di organi consultivo per la predisposizione delle attivitàpromozionali di cui al primo comma dell'art. 2 e per l'esame delle concessioni di contributi di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge.
La commissione èpresieduta da un componente della Giunta regionale nominato dal presidente della stessa ed ècosìcomposta:
il segretario regionale per il territorio, con funzioni di vicepresidente; 
da n. 2 esperti prescelti dalla Giunta regionale dei quali uno in geomorfologia o in idrogeologia e uno in problemi di inquinamento del suolo e delle acque; 
da n. 5 membri designati dai gruppi speleologici iscritti all'albo regionale del Veneto; 
dal coordinatore dirigente del dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia o da un suo delegato; 
dal coordinatore dirigente del dipartimento per il turismo e lo sport o da un suo delegato; 
dal coordinatore dirigente del dipartimento per le foreste e l'economia montana o da un suo delegato; 
da 1 rappresentante della sezione speleologica del corpo nazionale soccorso alpino competente per territorio. Esercita le funzioni di segretario un funzionario designato dalla Giunta regionale. 
Qualora la commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere su questioni relative ad interventi speciali concernenti l'attuazione delle finalitàdi cui all'art. 3 della legge ed in particolare l'acquisto, la sistemazione e la gestione delle aree carsiche e delle cavitàdi maggior interesse in funzione di un turismo di tipo naturalistico culturale e del controllo delle condizioni di inquinamento del suolo e delle acque, essa è integrata:
dai sindaci dei comuni interessati; 
dai presidenti dei comprensori e delle comunitàmontane interessate; 
dai presidenti dei consorzi di bonifica eventualmente interessati.

Art. 11
Per le attivitàconnesse con l'organizzazione ed il potenziamento del soccorso speleologico, per il cui espletamento la Regione ha riconosciuto, con legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 (i), le competenze delle delegazioni di zona del Corpo nazionale Soccorso Alpino e delle sezioni del CAI operanti nel territorio regionale, puòessere riservata una sovvenzione straordinaria che rappresenti una quota del capitolo di spesa non superiore al 10 per cento del bilanci di previsione annuale fissato nell'art. 7 della legge.

Art. 12
Per le attivitàdi cui al punto b) del secondo comma dell'art. 2 della legge viene riconosciuta la figura dell'ispettore guida speleologica volontaria con funzioni di controllo sulle attivitàscientifiche, sportive e ricreazioni e la cui formazione viene curata nell'ambito regionale per mezzo di appositi corsi con esame organizzati da gruppi speleologici veneti iscritti all'albo di cui all'art. 5 della legge, in collaborazione con la Societàspeleologica italiana e il Club Alpino Italiano.
La Giunta regionale determina, con propria deliberazione e su proposta della commissione speleologica regionale, la sessione di esami ed il relativo programma. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale dispone la nomina della commissione esaminatrice designandone a tale scopo i membri fra i componenti della commissione speleologica regionale con l'eventuale integrazione di membri esterni esperti nel settore.
La Giunta regionale cureràaltresìtutti gli adempimenti affinchéi candidati risultanti idonei alle funzioni di ispettori-guida per la speleologia ricevano l'ablitazione, ai sensi dell'art. 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 e degli artt. 249 e 251 del regolamento relativo, approvato con RD 6 maggio 1940, n. 635, alla vigilanza sulle aree carsiche di valore monumentale e sulle cavità sotterranee naturali.
Le istituzioni competenti citate nel primo comma del presente articolo provvedono a trasmettere annualmente alla Giunta regionale l'elenco aggiornato degli ispettore guida per la speleologia operanti nella regione per la sua conservazione e divulgazione e cura della Giunta regionale stessa.
Per il finanziamento dei corsi di formazione degli ispettori-guida regionali viene riservata una quota non superiore al 20 per cento del capitolo di spesa del bilancio di previsione annuale fissato nell'art. 7 della legge.

Art. 13
I contributi di cui all'articolo 3 della legge, per la conservazione e la gestione delle cavitàe relative pertinenze e strutture di valorizzazione, nonchédelle aree carsiche per utilizzazioni legate al turismo e alle attivitàricreazionali di tipo naturalistico-culturale o sportivo, sono concessi esclusivamente agli enti di gestione territoriale, comuni e loro consorzi e comunità montane, ai quali è data facoltà di formulare proposte per l'istituzione di “riserva” e la scelta del relativo regime ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, e per l'inserimento nell'elenco previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497. 
I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale sentita la Commissione speleologica regionale e di norma non possono superare il 20% dei fondi previsti nell'apposito capitolo del bilancio per l'esercizio in corso. 
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, puòsuperare il limite di cui al comma precedente per interventi di rilevante interesse speleologico, naturalistico e turistico - sportivo.

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I Gruppi Veneti

  • Gruppo Grotte Giara Modon

    G.G.G.

    Valstagna, Vicenza

  • Gruppo Grotte CAI Schio

    G.G. CAI Schio

    Schio, Vicenza

  • Gruppo Speleologico Settecomuni

    G.S.7C.

    Asiago, Vicenza

  • Centro Ricerche Naturalistiche Monti Lessini

    C.R.N.M.L.

    Verona

  • Gruppo Speleologico San Marco

    G.S.S.M.

    Trivignano, Venezia

  • Gruppo Grotte Solve CAI

    G.G.S. CAI

    Belluno

  • Gruppo Amici della Montagna - Verona

    G.A.M.

    Verona

  • Gruppo Grotte CAI Valdagno

    G.G.V. CAI

    Valdagno, Vicenza

  • Unione Speleologica Veronese

    U.S.V.

    Verona

  • Gruppo Naturalistico Montelliano Nervesa

    C.N.M. Nervesa

    Nervesa della Battaglia, Treviso

  • Gruppo Speleologico Montecchia

    G.S.M.

    Montecchia di Crosara, Verona

  • Gruppo Grotte G. Trevisiol CAI Vicenza

    G.G.G.T. CAI Vicenza

    Vicenza

  • Gruppo Speleologico Geo CAI Bassano

    G.S. Geo CAI Bassano

    Bassano del Grappa, Vicenza

  • Club Speleologico Proteo

    C.S.P.

    Vicenza

  • Gruppo Speleologico Padovano CAI

    G.S.P. CAI

    Padova

  • Gruppo Speleologico "I Barbastrji" CAI Marostica

    S.B.M.

    Marostica, Vicenza

  • Gruppo Speleologico Opitergino CAI Oderzo

    G.S.O. CAI Oderzo

    Oderzo, Treviso

  • Gruppo Speleologico Seren del Grappa

    G.S.S.G.

    Seren del Grappa, Belluno

  • Gruppo Grotte Treviso

    G.G.T.

    Treviso

  • Gruppo Grotte Falchi

    G.G.F.

    Verona

  • Gruppo Speleologico CAI Feltre

    G.S. CAI Feltre

    Feltre, Belluno

  • Arianna Speleologia Esplorativa e di Ricerca

    A.S.E.R.

    Treviso

  • Equipe Veneziana di Ricerca

    E.V.R.

    Venezia, Venezia

  • Gruppo Speleologi CAI Malo

    G.S.M. CAI

    Malo, Vicenza

  • Gruppo Speleologico Reithia

    G.S.R.

    Borso del Grappa, Treviso

  • Gruppo Attività Speleologica Veronese

    G.A.S.V.

    Verona

  • Gruppo Speleologico CAI Vittorio Veneto

    G.S. CAI V.V.

    Vittorio Veneto, Treviso

  • Gruppo Speleologico Valdobbiadene

    G.S.V.

    San Pietro di Barbozza, Treviso

  • Gruppo Speleologico CAI Verona

    G.S. CAI Verona

    Verona

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